Art. 13

Procedura d’indagine

In vigore dal 3 giu 2008
Procedura d’indagine 1.   La richiesta di indagine di cui all’, paragrafo 5 è rivolta al responsabile della protezione dei dati per iscritto. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta il responsabile della protezione dei dati invia una conferma di ricevimento alla persona che lo ha incaricato dell’indagine e verifica se occorra garantire la riservatezza della richiesta. In caso di palese abuso del diritto di richiedere un’indagine, il responsabile della protezione dei dati non è tenuto a riferire al richiedente. 2.   Il responsabile della protezione dei dati chiede una dichiarazione scritta sulla questione al responsabile del trattamento dei dati interessati, che gli risponde entro 15 giorni lavorativi. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere di ricevere dal responsabile del trattamento e/o da altre parti, sempre entro 15 giorni, informazioni complementari. Se del caso, può chiedere un parere sulla questione al Servizio giuridico, che glielo fornisce entro 30 giorni lavorativi. 3.   Il responsabile della protezione dei dati riferisce alla persona che lo ha incaricato dell’indagine entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso finché il responsabile della protezione dei dati non abbia ottenuto le informazioni complementari eventualmente richieste. 4.   Nessuno può subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati e riguardante un’asserita violazione delle disposizioni del regolamento.
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