Art. 14
Coordinatori per la protezione dei dati
In vigore dal 3 giu 2008
Coordinatori per la protezione dei dati
1. In ogni direzione generale o servizio il direttore generale o il capo servizio nominano un coordinatore per la protezione dei dati. Stipulando un accordo scritto, più direzioni generali, servizi o uffici possono decidere, per ragioni di coerenza od efficienza, di nominare un coordinatore per la protezione dei dati comune o di condividere i servizi di un coordinatore già nominato.
2. La funzione di coordinatore per la protezione dei dati può essere combinata, se del caso, con altre funzioni. Per acquisire le competenze necessarie all’esercizio delle sue funzioni il coordinatore per la protezione dei dati deve seguire un’apposita formazione obbligatoria entro sei mesi dalla nomina.
3. La durata del mandato di coordinatore per la protezione dei dati non è limitata. Il coordinatore per la protezione dei dati è scelto, al livello gerarchico appropriato, in base alla sua elevata etica professionale, alla sua conoscenza ed esperienza del funzionamento della sua direzione generale, e alla sua motivazione per tale carica, e deve conoscere i principi di funzionamento dei sistemi d’informazione.
4. Fermi restando i doveri del responsabile della protezione dei dati, il coordinatore per la protezione dei dati:
a)
stila un inventario dei trattamenti effettuati dalla direzione generale, lo tiene aggiornato e contribuisce a determinare un livello di rischio appropriato per ogni trattamento; si avvale del sistema online di gestione dell’inventario per i coordinatori della protezione dei dati, appositamente predisposto sul sito web del responsabile della protezione dei dati, accessibile dall’Intranet della Commissione;
b)
aiuta il direttore generale o il capo servizio a identificare i rispettivi responsabili del trattamento;
c)
ha il diritto di ottenere le informazioni necessarie ed appropriate dai responsabili del trattamento, ma non ha per questo accesso ai dati personali trattati sotto la loro responsabilità.
5. Fermi restando i doveri del responsabile del trattamento, il coordinatore per la protezione dei dati:
a)
aiuta i responsabili del trattamento ad adempiere ai loro obblighi giuridici;
b)
aiuta i responsabili del trattamento nella notifica dei trattamenti;
c)
inserisce le notificazioni semplificate nel sistema di notificazione online del responsabile della protezione dei dati.
6. Il coordinatore per la protezione dei dati partecipa alle riunioni periodiche della rete dei coordinatori per la protezione dei dati, presiedute dal responsabile della protezione dei dati, per garantire una coerente applicazione ed interpretazione del regolamento alla Commissione e per discutere questioni di comune interesse.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni il coordinatore per la protezione dei dati può chiedere al responsabile della protezione dei dati raccomandazioni, consulenze o pareri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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