Art. 4

Funzioni

In vigore dal 3 giu 2008
Funzioni 1.   Ferme restando le funzioni di cui all’articolo 24 del regolamento e al suo allegato, il responsabile della protezione dei dati contribuisce alla creazione di una cultura della protezione dei dati personali in seno alla Commissione, con un lavoro di sensibilizzazione generale a tali questioni e mantenendo un giusto equilibrio fra il principio della protezione dei dati personali e quello della trasparenza. 2.   Il responsabile della protezione dei dati tiene un inventario di tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dalla Commissione. In tale inventario i coordinatori per la protezione dei dati inseriscono, per le rispettive DG, tutti i trattamenti soggetti a notifica, indicando anche il responsabile del trattamento. Il responsabile della protezione dei dati aiuta quest’ultimo a valutare il rischio delle operazioni di cui deve rispondere e controlla l’applicazione del regolamento alla Commissione, in particolare attraverso una relazione annuale sulla situazione in materia di protezione dei dati. 3.   Il responsabile della protezione dei dati organizza e presiede le riunioni periodiche della rete dei coordinatori per la protezione dei dati. 4.   Il responsabile della protezione dei dati rende accessibile, sui siti Internet interni ed esterni della Commissione, il registro dei trattamenti di cui all’articolo 26 del regolamento. 5.   Il responsabile della protezione dei dati può formulare raccomandazioni e consigliare la Commissione e i responsabili del trattamento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. Può inoltre, su richiesta o di propria iniziativa, svolgere indagini sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l’esercizio delle sue funzioni e riferire alla persona che lo ha incaricato dell’indagine, conformemente alla procedura di cui all’. Se il richiedente è una persona fisica, o agisce per conto di una persona fisica, il responsabile della protezione dei dati deve, nella misura del possibile, garantire la riservatezza della richiesta, a meno che l’interessato non acconsenta esplicitamente a che sia trattata in modo diverso. 6.   Il trattamento di dati personali da parte dei comitati del personale rientra nel mandato del responsabile della protezione dei dati della Commissione. Ai fini dell’, quando sorgono questioni relative a operazioni di trattamento da parte di un comitato del personale, il responsabile della protezione dei dati fornisce ogni informazione al presidente del comitato del personale interessato, e non già al segretario generale. 7.   Ferma restando l’indipendenza del responsabile della protezione dei dati, il Segretario generale può chiedere, a nome della Commissione, che rappresenti l’istituzione per tutte le questioni relative alla protezione dei dati e che finanche partecipi a comitati e organismi competenti a livello internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:597:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo