Art. 3

Nomina e status

In vigore dal 3 giu 2008
Nomina e status 1.   La Commissione nomina il responsabile della protezione dei dati (3) e ne dà comunicazione al garante europeo della protezione dei dati. 2.   Il mandato del responsabile della protezione dei dati è di cinque anni, rinnovabile una volta. 3.   Il responsabile della protezione dei dati agisce in maniera indipendente in relazione all’applicazione interna delle disposizioni del regolamento, e non può ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni. 4.   Il responsabile della protezione dei dati è scelto fra il personale della Commissione conformemente alle procedure applicabili. Oltre ai requisiti previsti all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, deve possedere una conoscenza approfondita dei servizi della Commissione, della loro struttura e delle norme e procedure amministrative, e una buona conoscenza dei sistemi, dei principi e delle metodologie utilizzati nel campo della protezione dei dati e dell’informazione. Deve essere capace di discernimento e agire in maniera obiettiva e imparziale, come prevede lo Statuto dei funzionari. 5.   Ai sensi del regolamento la Commissione può destituire il responsabile della protezione dei dati, ma solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni. Spetta alla Commissione, su proposta del Segretario generale in accordo col direttore generale del personale e dell’amministrazione, stabilire che il responsabile della protezione dei dati non soddisfa più le condizioni richieste per assolvere i suoi obblighi. 6.   Ferme restando le disposizioni applicabili del regolamento, il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari delle Comunità europee.
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Nomina e status (Art. 3 Decisione (UE) 2008/597) — Testo vigente | Portale Normativo