Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 giu 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione e ferme restando le definizioni di cui al regolamento si intende per: — «coordinatore per la protezione dei dati»: membro del personale di una direzione generale o di un servizio, nominato dal direttore generale per coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati personali all’interno della direzione generale, — «responsabile del trattamento», quale definito all’, lettera d), e menzionato all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento: il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha determinato le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:597:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2008/597) — Testo vigente | Portale Normativo