Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 giu 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione e ferme restando le definizioni di cui al regolamento si intende per: — «coordinatore per la protezione dei dati»: membro del personale di una direzione generale o di un servizio, nominato dal direttore generale per coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati personali all’interno della direzione generale, — «responsabile del trattamento», quale definito all’, lettera d), e menzionato all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento: il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha determinato le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.
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