Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 giu 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione e ferme restando le definizioni di cui al regolamento si intende per:
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«coordinatore per la protezione dei dati»: membro del personale di una direzione generale o di un servizio, nominato dal direttore generale per coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati personali all’interno della direzione generale,
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«responsabile del trattamento», quale definito all’, lettera d), e menzionato all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento: il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha determinato le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:597:oj#art-1