Art. 8
Informazione
In vigore dal 3 giu 2008
Informazione
1. Ogniqualvolta i servizi della Commissione esaminano una questione con implicazioni sulla protezione dei dati, il servizio capofila ne informa il responsabile della protezione dei dati senza indugio, e al più tardi prima di prendere una decisione.
2. Ogniqualvolta la Commissione consulta e informa il garante europeo della protezione dei dati ai sensi dei pertinenti articoli del regolamento, in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, il responsabile della protezione dei dati ne è informato, così come è informato dei contatti diretti fra i responsabili del trattamento della Commissione e il garante europeo della protezione dei dati ai sensi dei rilevanti articoli del regolamento.
3. Il responsabile della protezione dei dati è informato dal servizio capofila o, se del caso, dal Servizio giuridico, dei pareri e delle posizioni del Servizio giuridico che interessino direttamente l’applicazione interna delle disposizioni del regolamento, e dei pareri sull’interpretazione o sull’applicazione di altri atti giuridici riguardanti la protezione dei dati personali e il loro trattamento, specie in relazione alla consultazione interservizi, e l’accesso all’informazione.
Storico versioni
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