Art. 10
Incaricati del trattamento
In vigore dal 3 giu 2008
Incaricati del trattamento
Gli incaricati del trattamento della Commissione — il cui compito è elaborare dati personali per conto dei responsabili del trattamento — agiscono soltanto su istruzione del responsabile del trattamento in base a un accordo scritto, e trattano i dati nel rigoroso rispetto del regolamento e di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Un accordo scritto fra unità organizzative della Commissione è considerato equivalente a un atto giuridico vincolante ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento.
Con incaricati esterni sono stipulati contratti formali che devono contenere gli specifici requisiti elencati all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento.
Storico versioni
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