Art. 6
Ispezione iniziale di sicurezza
In vigore dal 15 mag 2008
Ispezione iniziale di sicurezza
1. L’ispezione iniziale di sicurezza ha inizio non oltre 20 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento da parte del fabbricante della notifica della BCE di cui all’, paragrafo 4. Laddove il fabbricante faccia domanda per l’accreditamento di sicurezza pieno, durante l’ispezione iniziale di sicurezza, il relativo team ispeziona l’adempimento degli accordi per l’attività di sicurezza dell’euro pianificata e visita il luogo di fabbricazione, nei confronti del quale il fabbricante ha richiesto l’accreditamento di sicurezza pieno, così come valuta qualunque accorgimento nei riguardi di uno stabilimento per distruzioni speciali.
2. Il team per le ispezioni di sicurezza valuta se gli accordi di sicurezza che il fabbricante ha messo a punto, o che si propone di mettere a punto, per tutti gli aspetti dell’attività di sicurezza dell’euro, rispettano le parti rilevanti delle norme di sicurezza. Nel caso in cui il fabbricante proponga di mettere a punto taluni accordi di sicurezza o miglioramenti, al fine di rispettare le parti rilevanti delle norme di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza pieno non sarà accordato fino a che tali accordi o miglioramenti non saranno realizzati. Il team per le ispezioni di sicurezza può condurre un’ulteriore ispezione per verificare se tali accordi o miglioramenti proposti rispettano le norme di sicurezza prima che la relazione di cui al paragrafo 5, sia presentata al fabbricante.
3. Laddove un fabbricante faccia domanda solo per l’accreditamento di sicurezza temporaneo, il team per le ispezioni di sicurezza visita il luogo di fabbricazione per il quale il fabbricante ha richiesto l’accreditamento di sicurezza temporaneo e valuta se gli accordi di sicurezza che il fabbricante ha posto in essere rispettano le parti rilevanti delle norme di sicurezza, con l’eccezione del processo di controllo e delle procedure per la gestione del materiale sensibile sulla produzione, elaborazione e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si è chiesto l’accreditamento di sicurezza temporaneo. Il team per l’ispezione di sicurezza valuta anche se il fabbricante dimostra che è capace di sviluppare e avviare il processo di controllo e le procedure per la gestione del materiale sensibile al fine di conformarsi con le norme di sicurezza.
4. Al completamento dell’ispezione iniziale di sicurezza (o, se applicabile, dell’ulteriore ispezione) e prima di lasciare il luogo di fabbricazione, il team per le ispezioni di sicurezza fornisce al fabbricante preliminarmente un sunto informale e orale delle risultanze oggettive. Se il team per l'ispezione di sicurezza riscontra che ci sono delle divergenze rispetto alle norme di sicurezza, la BCE entro 10 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data di completamento dell’ispezione di sicurezza iniziale (o, ove applicabile, dall’ulteriore ispezione di sicurezza), scrive al fabbricante specificando tali difformità. Il fabbricante ha 10 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della lettera per comunicare alla BCE i commenti scritti sul contenuto della lettera e qualunque accordo di sicurezza o miglioramento da esso proposto.
5. Il team per le ispezioni di sicurezza illustra le conclusioni in una bozza di relazione, prendendo in considerazione eventuali commenti ricevuti dal fabbricante ai sensi del paragrafo 4. Tale bozza di relazione contiene in particolare dettagli su:
a)
gli accordi di sicurezza stabiliti nel luogo di fabbricazione che si conformano alle norme di sicurezza;
b)
eventuali casi di non adempimento delle norme di sicurezza che il team ha identificato;
c)
eventuale azione intrapresa dal fabbricante durante l’ispezione;
d)
eventuali accordi di sicurezza o miglioramenti proposti dal fabbricante e, nel caso in cui sia effettuata un’ulteriore ispezione di sicurezza, la valutazione del team per le ispezioni di sicurezza se tali accordi o miglioramenti sono stati effettuati; e
e)
la valutazione del team per le ispezioni di sicurezza se debba essere concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o quello temporaneo in conformità dei requisiti previsti negli .
6. La bozza di relazione è trasmessa al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE a partire dalla data di completamento dell’ispezione iniziale di sicurezza (o dove applicabile, dell’ulteriore ispezione di sicurezza). Il fabbricante ha 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della bozza di relazione per fornire i suoi commenti su tale relazione. La BCE finalizza la bozza di relazione tenendo in considerazione i commenti del fabbricante, prima di prendere una decisione ai sensi dell’.
Storico versioni
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