Art. 8

Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati con la BCE

In vigore dal 15 mag 2008
Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati con la BCE 1.   Un fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza ritardo ingiustificato di quanto segue: a) inizio di qualunque procedura di liquidazione o riorganizzazione del fabbricante, o altra procedura analoga; b) nomina di un commissario liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o funzionario con compiti di simile natura, con riguardo al fabbricante; c) eventuale intenzione di subappaltare o interessare terzi nelle attività di sicurezza dell’euro per le quali è stato concesso l’accreditamento al fabbricante; d) qualunque modifica effettuata dopo la concessione dell’accreditamento di sicurezza che pregiudichi o possa pregiudicare, gli accordi di sicurezza coperti dall’accreditamento di sicurezza; o e) qualunque modifica nel controllo del fabbricante accreditato dovuta ad una modifica nell’assetto proprietario o per qualsiasi altra ragione. 2.   La BCE informa i fabbricanti accreditati di ogni aggiornamento delle norme di sicurezza che riguardano l’attività di sicurezza dell’euro per le quali è stato concesso l’accreditamento di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:402:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo