Art. 10
Risultato delle ulteriori ispezioni di sicurezza
In vigore dal 15 mag 2008
Risultato delle ulteriori ispezioni di sicurezza
1. Se la relazione prevista nell’ conclude che non ci sono casi di mancato rispetto, il team per le ispezioni di sicurezza informa il fabbricante delle conclusioni positive delle ulteriori ispezioni di sicurezza.
2. Se la relazione prevista nell’ individua un caso di mancato rispetto che il team per le ispezioni di sicurezza ritiene di non rappresentare un pericolo immediato e serio per l’integrità delle banconote in euro o delle loro componenti, allora l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo del fabbricante non ne rimane pregiudicato.
3. Per un caso che ricade sotto il paragrafo 2, il team per le ispezioni di sicurezza informa il fabbricante:
a)
del caso di mancato rispetto;
b)
del fatto che, per il momento, la BCE non intende prendere alcuna delle decisioni previste negli articoli da 12 a 15; e
c)
che si deve rimediare al caso di mancato rispetto entro un termine che è proporzionato alla gravità del caso di mancato rispetto.
4. Se la relazione di cui all’ identifica un caso di mancato rispetto che richiede che la BCE prenda una delle decisioni previste negli articoli da 12 a 15, la BCE prende tale decisione in conformità della procedura e del termine previsto nell'.
5. Con riguardo alle situazioni previste nei paragrafi da 1 a 3, il termine per il team per le ispezioni di sicurezza per informare, per iscritto, il fabbricante del risultato dell’ulteriore ispezione di sicurezza, è di 20 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione di cui all’, paragrafo 4, o dalla scadenza del termine prevista in quel paragrafo per fornire tali commenti. Il team per le ispezioni di sicurezza allega la relazione finale alla sua comunicazione al fabbricante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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