Art. 11
Procedura per il processo decisionale
In vigore dal 15 mag 2008
Procedura per il processo decisionale
1. Nel prendere qualunque delle decisioni di cui agli articoli da 12 a 15, la BCE:
a)
valuta il caso di mancato rispetto, prendendo in considerazione la relazione finale di cui all’, paragrafo 4; e
b)
informa per iscritto il fabbricante della decisione presa entro 30 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento dei commenti del fabbricante sulla bozza di relazione di cui all', paragrafo 4, specificando:
i)
il caso di mancato rispetto;
ii)
il luogo di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell'euro e l'attività alla quale la decisione fa riferimento;
iii)
la data in cui la decisione diventerà effettiva; e
iv)
i motivi della decisione.
2. In tutti i casi in cui la BCE prende una decisione ai sensi degli articoli da 13 a 15, la decisione è proporzionata alla gravità del caso di mancato rispetto. La BCE può informare le BCN e tutti i fabbricanti accreditati della decisione presa, del suo scopo e della durata e in tali casi specifica che le BCN saranno informate degli ulteriori eventuali cambiamenti nello status del fabbricante.
Storico versioni
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