Art. 13
Sospensione dell’accreditamento di sicurezza pieno in relazione a nuovi ordini
In vigore dal 15 mag 2008
Sospensione dell’accreditamento di sicurezza pieno in relazione a nuovi ordini
Se la relazione finale di cui all’, paragrafo 4, identifica un caso di mancato rispetto che il team per le ispezioni di sicurezza ha considerato suscitare immediate e serie preoccupazioni per la sicurezza delle banconote in euro o delle loro componenti ma il fabbricante era in grado di dimostrare durante l’ispezione di sicurezza che non vi sono stati perdita, furto o divulgazione degli elementi di sicurezza dell’euro, la BCE prende una decisione in cui:
a)
fissa un termine ragionevole perché il fabbricante possa rimediare al caso di mancato rispetto;
b)
sospende l’accreditamento di sicurezza pieno del fabbricante con riguardo alla propria capacità di accettare nuovi ordini per l’elemento di sicurezza dell’euro in questione (ivi compresa la partecipazione a gare d’appalto che riguardano quell’elemento di sicurezza dell’euro) fino allo scadere del termine previsto nella lettera a); e
c)
specifica che l’accreditamento di sicurezza pieno sarà automaticamente revocato quando il termine previsto nella lettera a) scade senza che il fabbricante dimostri alla BCE prima della scadenza del termine che al caso di mancato rispetto sia stato posto rimedio.
Storico versioni
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