Art. 15

Procedura per la sospensione dell’attività di sicurezza dell’euro in circostanze eccezionali

In vigore dal 15 mag 2008
Procedura per la sospensione dell’attività di sicurezza dell’euro in circostanze eccezionali 1.   In circostanze eccezionali, laddove il team per le ispezioni di sicurezza identifichi un caso di mancato rispetto che esso consideri talmente grave da poter porre a rischio l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, salvo si agisca immediatamente, il team per le ispezioni di sicurezza può sospendere l’attività pertinente di sicurezza dell’euro con effetto immediato. Ogni sospensione del genere è proporzionata alla gravità del caso di mancato rispetto. Il team per le ispezioni di sicurezza può anche richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’, paragrafo 4, per assicurarsi che egli non rimanga in possesso degli elementi di sicurezza in questione durante il periodo di sospensione. Il fabbricante accreditato informa il team per le ispezioni di sicurezza su eventuali altri fabbricanti che, come clienti o come fornitori, possono, indirettamente, rimanere coinvolti dalla sospensione. 2.   Subito dopo la sospensione ai sensi del paragrafo 1, la BCE valuta la misura da adottare e prende una decisione ai sensi degli articoli da 12 a 14, o decide per la revoca della sospensione. Nel prendere tale decisione, la BCE segue la procedura prevista nell’.
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Procedura per la sospensione dell’attività di sicurezza dell’euro in circostanze eccezionali (Art. 15 Decisione (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo