Art. 16

Registro dell’accreditamento di sicurezza della BCE

In vigore dal 15 mag 2008
Registro dell’accreditamento di sicurezza della BCE 1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti di sicurezza. Il registro: a) contiene un elenco dei fabbricanti a cui è stato concesso l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo e dei relativi luoghi di fabbricazione; b) indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l’attività di sicurezza dell’euro e gli elementi di sicurezza dell’euro per i quali è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo; c) indica qualunque condizione specifica ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera g); e d) registra la scadenza di eventuali accreditamenti di sicurezza temporanei. 2.   La BCE rende disponibile le informazioni contenute nel registro a tutte le BCN e ad altri fabbricanti accreditati. 3.   Se la BCN prende una decisione ai sensi dell’, registra la durata della misura adottata e tutte le modifiche di status in relazione al nome del fabbricante, al luogo di fabbricazione interessato, e all’elemento di sicurezza dell’euro e/o all’attività di sicurezza dell’euro in questione. 4.   Se la BCE prende una decisione ai sensi dell’, rimuove dal registro il nome del fabbricante, il luogo di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro. 5.   Se l’attività di sicurezza dell’euro è sospesa in circostanze eccezionali come ai sensi dell’, la BCE informa della sospensione qualunque fabbricante, terza parte, potenzialmente coinvolto ai sensi dell’, paragrafo 1, e rende noto che le ulteriori informazioni sullo status del fabbricante con accreditamento sospeso saranno fornite dopo che la BCE ha valutato la sospensione e preso una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2.
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Registro dell’accreditamento di sicurezza della BCE (Art. 16 Decisione (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo