Art. 18

Modifica conseguente

In vigore dal 15 mag 2008
Modifica conseguente L’, paragrafo 1, lettera c) dell’indirizzo BCE/2004/18 è sostituito da quanto segue: «c) le stamperie devono ricevere dalla BCE l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo ai sensi della decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro, e devono ricevere conferma di garanzia da parte del Consiglio direttivo, sulla base della valutazione del Comitato esecutivo relativamente al rispetto da parte loro di quanto segue: i) dei requisiti EBQR stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote; ii) dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote; e iii) dei requisiti per una produzione delle banconote in euro rispettosa dell’ambiente stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;».
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Modifica conseguente (Art. 18 Decisione (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo