Art. 18
Modifica conseguente
In vigore dal 15 mag 2008
Modifica conseguente
L’, paragrafo 1, lettera c) dell’indirizzo BCE/2004/18 è sostituito da quanto segue:
«c)
le stamperie devono ricevere dalla BCE l’accreditamento di sicurezza pieno o temporaneo ai sensi della decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro, e devono ricevere conferma di garanzia da parte del Consiglio direttivo, sulla base della valutazione del Comitato esecutivo relativamente al rispetto da parte loro di quanto segue:
i)
dei requisiti EBQR stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;
ii)
dei requisiti di salute e sicurezza stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote; e
iii)
dei requisiti per una produzione delle banconote in euro rispettosa dell’ambiente stabiliti separatamente dal Comitato esecutivo, tenendo conto del parere del comitato per le banconote;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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