Art. 3

Accreditamento di sicurezza pieno

In vigore dal 15 mag 2008
Accreditamento di sicurezza pieno 1.   Un fabbricante accreditato può intraprendere un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro solo se la BCE gli ha concesso l’accreditamento di sicurezza pieno per quell’attività di sicurezza dell’euro. 2.   L’accreditamento di sicurezza pieno può essere concesso ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro a condizione che: a) gli accordi di sicurezza che esso ha messo a punto in un particolare luogo per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano conformi alle parti rilevanti delle norme di sicurezza; b) tutte le stamperie coinvolte nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano fisicamente situate in uno Stato membro; e c) tutti i luoghi di fabbricazione, diversi dalle stamperie, coinvolti nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata siano fisicamente situati in uno Stato membro o in uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio. 3.   Il Comitato esecutivo, sentito il parere del comitato per le banconote, può modificare lo scopo del requisito dell’ubicazione determinato ai sensi del paragrafo 2, lettera c). Ogni decisione a riguardo è notificata subito al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si attiene a qualsiasi decisione del Consiglio direttivo sulla materia. 4.   L’accreditamento di sicurezza pieno è concesso ad un fabbricante per un periodo indeterminato, ma il suo status può risentirne o può essere revocato da una decisione presa ai sensi degli articoli da 13 a 15. 5.   Un fabbricante accreditato può condurre un’attività di sicurezza dell’euro solo presso il luogo di fabbricazione per il quale è stato concesso l’accreditamento e con riguardo a determinati elementi di sicurezza specificati per quel luogo di fabbricazione. Un fabbricante accreditato può organizzare il trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro all’acquirente e, se necessario, organizzare che la distruzione avvenga per suo conto (incluso il relativo trasporto) presso uno stabilimento per distruzioni speciali conformemente alle parti pertinenti delle norme di sicurezza. Tutti i casi di mancato rispetto delle parti sopra menzionate delle norme di sicurezza verificatisi durante tale distruzione o trasporto sono trattati come casi di mancato rispetto da parte del fabbricante accreditato. 6.   Un fabbricante accreditato non può, senza il previo consenso scritto della BCE, esternalizzare o trasferire ad un altro luogo di fabbricazione o a terzi (incluse le sue società controllate e consociate) la produzione, l’elaborazione (inclusa la distruzione) o la custodia degli elementi di sicurezza dell’euro.
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