Art. 4

Accreditamento di sicurezza temporaneo

In vigore dal 15 mag 2008
Accreditamento di sicurezza temporaneo 1.   Ad un fabbricante cui non è stato concesso un accreditamento di sicurezza pieno, può essere concesso un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro per un periodo di tempo che non sia superiore ad un anno. Se il fabbricante fa un’offerta per o è commissionato con un’attività di sicurezza dell’euro entro tale periodo, il suo accreditamento di sicurezza temporaneo può essere esteso fino a che la BCE non ha deciso se concedergli l’accreditamento di sicurezza pieno. 2.   L’accreditamento di sicurezza temporaneo può essere concesso ad un fabbricante per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro a condizione che: a) gli accordi di sicurezza stabiliti in un particolare luogo di fabbricazione per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata, ad eccezione del processo di controllo e delle procedure per la gestione del materiale sensibile per la produzione, elaborazione e custodia degli elementi di sicurezza dell’euro per i quali si richiede l’accreditamento, siano conformi alle parti pertinenti delle norme di sicurezza; b) il fabbricante sia in grado di dimostrare che è capace di sviluppare e avviare tale processo di controllo e le procedure per la gestione del materiale sensibile come descritto nella lettera a) che sarà conforme alle norme di sicurezza; c) tutte le stamperie coinvolte nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata, siano fisicamente situate in uno Stato membro; e d) tutti i luoghi di fabbricazione diversi dalle stamperie coinvolti nell’attività di sicurezza dell’euro pianificata siano fisicamente situati in uno Stato membro o in uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio. 3.   Un fabbricante con un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro può ricevere chiarimenti confidenziali per la produzione delle banconote in euro e prepararsi per intraprendere quell’attività di sicurezza dell’euro. 4.   Un fabbricante con un accreditamento di sicurezza temporaneo per un’attività di sicurezza dell’euro in relazione ad un elemento di sicurezza dell’euro non può intraprendere quell’attività di sicurezza dell’euro o qualsiasi altra attività di sicurezza dell’euro per la quale non ha ricevuto ancora l’accreditamento di sicurezza, e non può trasferire o assegnare il suo accreditamento di sicurezza temporaneo a terzi (incluse le sue eventuali società controllate e consociate). 5.   Fatto salvo il termine massimo per la scadenza dell’accreditamento temporaneo e l’eventuale estensione come stipulato nell’, paragrafo 1, l’accreditamento di sicurezza temporaneo scade automaticamente alla data specificata dalla BCE ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), a meno che: a) il fabbricante abbia ricevuto l’accreditamento di sicurezza pieno per l’attività di sicurezza dell’euro in relazione all’elemento di sicurezza dell’euro prima di tale data, nel qual caso l’accreditamento di sicurezza temporaneo si intende scaduto nella data nella quale è concesso l’accreditamento di sicurezza pieno; o b) sia revocata da una decisione presa ai sensi dell’. 6.   Anche una decisione presa ai sensi dell’ o dell’ può influire sull’accreditamento di sicurezza temporaneo.
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