Art. 2

Principi generali

In vigore dal 15 mag 2008
Principi generali 1.   Le norme di sicurezza adottate dalla BCE sono norme minime. I fabbricanti possono adottare ed attuare standard più stringenti, ma la BCE valuta solo il rispetto delle proprie norme di sicurezza. 2.   Nonostante eventuali disposizioni stabilite dalla BCE che applicano la presente decisione a specifiche procedure riguardanti le banconote in euro, questa decisione non si applica alla produzione e al deposito delle banconote in euro che sono registrate presso una BCN poiché esse sono state prodotte ma non emesse. 3.   Un fabbricante accreditato può fornire elementi di sicurezza dell’euro solamente ai seguenti soggetti: a) un altro fabbricante accreditato; b) una BCN; c) soggetta a una decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; o d) la BCE. 4.   Il Comitato esecutivo sentito il parere del comitato per le banconote, adotta tutte le decisioni relative all’accreditamento di sicurezza dei fabbricanti. Inoltre sarà competente a concedere qualsiasi consenso ai sensi dell’, paragrafo 6. 5.   Tutti i costi e le perdite collegate che un fabbricante sostiene in connessione con l’attuazione della presente decisione sono a carico del fabbricante.
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