Art. 30

Contributo finanziario

In vigore dal 29 apr 2008
Contributo finanziario 1.   Il programma di ricerca è basato su convenzioni di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario complessivo, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. 2.   Gli appalti pubblici sono utilizzati per la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi necessari per l’attuazione delle azioni di sostegno e preparatorie. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il massimale del contributo finanziario totale, espresso in percentuale dei costi ammissibili di cui agli articoli da 31 a 35, è: a) per progetti di ricerca fino al 60 %; b) per progetti pilota e dimostrativi fino al 50 %; c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %.
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Contributo finanziario (Art. 30 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo