Art. 30
Contributo finanziario
In vigore dal 29 apr 2008
Contributo finanziario
1. Il programma di ricerca è basato su convenzioni di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario complessivo, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
2. Gli appalti pubblici sono utilizzati per la fornitura di beni mobili o immobili, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi necessari per l’attuazione delle azioni di sostegno e preparatorie.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il massimale del contributo finanziario totale, espresso in percentuale dei costi ammissibili di cui agli articoli da 31 a 35, è:
a)
per progetti di ricerca fino al 60 %;
b)
per progetti pilota e dimostrativi fino al 50 %;
c)
per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie fino al 100 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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