Art. 28

Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

In vigore dal 29 apr 2008
Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti 1.   La Commissione registra le proposte ricevute e ne verifica l’ammissibilità. 2.   La Commissione valuta le proposte con l’assistenza di esperti indipendenti. 3.   La Commissione stabilisce l’elenco delle proposte adottate in ordine di merito. Quest’ordine è discusso nell’ambito del gruppo consultivo competente. 4.   La Commissione decide in merito alla scelta dei progetti ed allo stanziamento di fondi. Quando l’importo stimato del contributo comunitario nell’ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 Mio EUR, si applica l’, lettera a). 5.   La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui all’, procede al monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.
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Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti (Art. 28 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo