Art. 31

Costi ammissibili

In vigore dal 29 apr 2008
Costi ammissibili 1.   I costi ammissibili includono: a) costi per le apparecchiature; b) costi per il personale; c) costi operativi; d) costi indiretti. 2.   I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali sostenuti per l’esecuzione del progetto secondo i termini previsti dalla convenzione di finanziamento. Contraenti, contraenti associati e sub-contraenti non possono reclamare i tassi che figurano in preventivo o quelli commerciali.
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Costi ammissibili (Art. 31 Decisione (UE) 2008/376) — Testo vigente | Portale Normativo