Art. 10
Commissione
In vigore dal 12 dic 2007
Commissione
1. La Commissione assicura la disponibilità e la manutenzione delle infrastrutture IT sulle quali l’IMI sarà ospitato. Mette a disposizione un sistema multilingue operante in tutte le lingue ufficiali e fornisce assistenza agli Stati membri nell’uso dell’IMI mediante un help desk centrale.
2. La Commissione mette pubblicamente a disposizione le domande e i campi di dati di cui all’, secondo comma.
3. La Commissione può partecipare allo scambio di informazioni soltanto in casi specifici in cui l’atto comunitario pertinente prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la Commissione dispone degli stessi diritti di accesso di un’autorità competente ai sensi dell’.
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