Art. 8

Coordinatori IMI

In vigore dal 12 dic 2007
Coordinatori IMI 1.   Ogni Stato membro designa un coordinatore nazionale IMI per assicurare l’attuazione dell’IMI a livello nazionale. Inoltre, in funzione della sua struttura amministrativa interna, ogni Stato membro può designare uno o più coordinatori delegati IMI con compiti di coordinamento in un determinato settore legislativo, una suddivisione amministrativa o una regione geografica. 2.   La Commissione registra nell’IMI i coordinatori nazionali IMI e accorda loro l’accesso all’IMI. 3.   Se uno Stato membro designa un coordinatore delegato IMI conformemente al paragrafo 1, il coordinatore nazionale IMI lo registra nell’IMI e gli accorda il relativo accesso. 4.   I coordinatori registrano le autorità competenti che chiedono l’accesso all’IMI o ne autenticano la registrazione e vigilano sul funzionamento efficiente del sistema. Essi accordano alle autorità competenti l’accesso ai settori legislativi di loro competenza. 5.   Tutti i coordinatori possono agire in qualità di autorità competenti. In tal caso, il coordinatore dispone degli stessi diritti di accesso di un’autorità competente.
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Coordinatori IMI (Art. 8 Decisione (UE) 2008/49) — Testo vigente | Portale Normativo