Art. 2

Qualità dei dati

In vigore dal 12 dic 2007
Qualità dei dati Le autorità competenti degli Stati membri scambiano e trattano i dati personali unicamente ai fini previsti dagli atti comunitari pertinenti di cui all’allegato (di seguito «atti comunitari pertinenti»), in base ai quali lo scambio di informazioni viene effettuato. Le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti di uno Stato membro a quelle di un altro Stato membro e le relative risposte si basano sulle domande e sui campi di dati multilingue definiti e formulati ai fini dell’IMI dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri.
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