Art. 12

Diritti di accesso degli utenti IMI

In vigore dal 12 dic 2007
Diritti di accesso degli utenti IMI 1.   Nel quadro di uno scambio di informazioni, i gestori della richiesta di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) altri gestori della richiesta della stessa autorità competente partecipanti allo scambio di informazioni; b) il gestore della richiesta dell’altra autorità competente partecipante allo scambio di informazioni; c) i supervisori del rinvio dei coordinatori che si occupano dello scambio di informazioni; d) le persone interessate oggetto dello scambio di informazioni. I gestori della richiesta dell’autorità competente consultata hanno accesso ai dati personali delle persone interessate soltanto dopo che la richiesta è stata accettata dalla loro autorità competente. 2.   Gli assegnatori di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) tutti i gestori delle richieste della stessa autorità competente; b) il gestore della richiesta dell’altra autorità competente partecipante allo scambio di informazioni; c) i supervisori del rinvio dei coordinatori che si occupano dello scambio di informazioni. Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate. 3.   Gli assegnatori di un coordinatore hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) tutti i supervisori del rinvio dello stesso coordinatore; b) i gestori delle richieste delle autorità competenti partecipanti allo scambio di informazioni; c) il supervisore del rinvio dell’altro coordinatore che si occupa dello scambio di informazioni. Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate. 4.   I supervisori del rinvio hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) i supervisori del rinvio dei coordinatori partecipanti allo scambio di informazioni; b) i gestori delle richieste delle autorità competenti partecipanti allo scambio di informazioni. Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate. 5.   I gestori locali di dati di un’autorità competente hanno accesso unicamente ai dati personali di tutti gli utenti IMI della stessa autorità competente. Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate. 6.   I gestori locali di dati di un coordinatore hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) tutti gli utenti IMI dello stesso coordinatore; b) tutti i gestori locali di dati delle autorità competenti e dei coordinatori di cui essi sono il coordinatore. Essi non hanno accesso ai dati personali delle persone interessate. 7.   I gestori locali di dati della Commissione hanno accesso unicamente ai dati personali riguardanti: a) tutti gli altri gestori locali della Commissione; b) tutti i gestori locali di dati dei coordinatori nazionali IMI. I gestori locali di dati della Commissione possono cancellare i dati personali delle persone interessate ai sensi dell’, ma non possono consultarli.
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Diritti di accesso degli utenti IMI (Art. 12 Decisione (UE) 2008/49) — Testo vigente | Portale Normativo