Art. 39

Inadempimento grave

In vigore dal 5 dic 2007
Inadempimento grave 1.   Si può porre fine ad un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. In deroga all', paragrafo 2, lettera c), la decisione è adottata dal segretario generale/alto rappresentante dopo che l'interessato è stato messo in condizione di presentare la propria difesa. Prima di adottare la decisione, il segretario generale/alto rappresentante informa il rappresentante permanente dello Stato membro di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale decisione, le indennità di cui agli non sono corrisposte. Anteriormente alla decisione di cui al primo comma, può essere applicata al militare distaccato una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal segretario generale/alto rappresentante, dopo che l'interessato è stato messo in condizione di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli non sono pagate per tutta la durata di detta sospensione, che non può superare tre mesi. 2.   Il segretario generale/alto rappresentante informa le autorità nazionali di qualsiasi violazione, da parte del militare distaccato, del regime stabilito o delle norme previste nella presente decisione. 3.   Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali.
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Inadempimento grave (Art. 39 Decisione (UE) 2007/829) — Testo vigente | Portale Normativo