Art. 38

Sospensione e fine del distacco

In vigore dal 5 dic 2007
Sospensione e fine del distacco 1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, al militare distaccato, l'autorizzazione è data dal segretario generale/alto rappresentante. 2.   In deroga all', paragrafo 2, si può porre fine ad un distacco senza preavviso se gli interessi dell'SGC o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.
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Sospensione e fine del distacco (Art. 38 Decisione (UE) 2007/829) — Testo vigente | Portale Normativo