Art. 15

Indennità

In vigore dal 5 dic 2007
Indennità 1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un’indennità di soggiorno giornaliera. Se la distanza tra il luogo d'origine e la sede di distacco è pari o inferiore a 150 km, l’indennità ammonta a 29,44 euro. Se tale distanza è superiore a 150 km, l’indennità ammonta a 117,74 EUR. 2.   Se l'END non ha beneficiato di alcun rimborso per le spese di trasloco, né da parte dell'SGC, né da parte del datore di lavoro, gli è corrisposta un’indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella: Distanza tra il luogo d'originee la sede di distacco (km) Importo in euro 0-150 0 > 150 75,68 > 300 134,54 > 500 218,65 > 800 353,20 > 1 300 555,03 > 2 000 664,37 La suddetta indennità è versata mensilmente alla scadenza. Essa è dovuta sino alla fine del mese in cui l'END ha eventualmente traslocato, a titolo dell', paragrafo 1. 3.   Le indennità devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC. 4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l’estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito. 5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all', paragrafo 5, l'SGC viene informato in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1, 2, 7 e 8 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'SGC. 6.   Le indennità giornaliere e mensili sono soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo. 7.   Per l'END distaccato presso un ufficio di collegamento dell'SGC o presso qualsiasi altra sede in cui l'Unione agisce nel quadro di una decisione adottata dal Consiglio, le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere sostituite da un'indennità di alloggio, su decisione motivata del direttore generale del personale e dell'amministrazione, qualora le circostanze connesse con il costo dell'alloggio nella sede di distacco lo giustifichino. 8.   Su decisione motivata del direttore generale del personale e dell'amministrazione può essere accordata un'indennità speciale, fissata in funzione della sede di distacco, qualora questa sia situata all'esterno dell'UE, per tener conto del costo della vita o di condizioni di vita particolarmente difficili. Tale indennità è versata mensilmente ed è fissata a un importo che va dal 10 % al 15 % dello stipendio base di un funzionario di grado AD 6 o AST 4, primo scatto, a seconda del gruppo di funzioni cui l'END è assimilato.
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