Art. 16
Indennità forfettaria supplementare
In vigore dal 5 dic 2007
Indennità forfettaria supplementare
1. Tranne nel caso in cui il luogo d'origine sia situato a una distanza pari o inferiore a 150 km dalla sede di servizio, all’END viene corrisposta, se del caso, un’indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari), maggiorato delle indennità eventualmente corrispostegli dall'SGC a titolo dell', e lo stipendio di base di un funzionario di grado AD 6 o AST 4, primo scatto, in funzione del gruppo di funzioni al quale l’END è assimilato.
2. Tale indennità viene adeguata una volta all’anno, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità.
Storico versioni
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