Art. 13
Congedo di maternità
In vigore dal 5 dic 2007
Congedo di maternità
1. In caso di maternità, all’END nazionale è concesso un congedo di maternità di venti settimane, nel corso del quale le vengono versate le indennità di cui all’. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.
2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro dell’END preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l’interesse dell'SGC lo giustifica.
3. In alternativa, l’END può chiedere una sospensione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità. In tal caso il distacco è prolungato con un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.
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