Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 5 dic 2007
Ambito di applicazione 1.   Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati (END), distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (SGC) dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri. Esso si applica altresì agli esperti distaccati da un’organizzazione internazionale. 2.   Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo. 3.   L'SGC decide, in funzione delle necessità e delle possibilità di bilancio, l'assunzione di END. Il Segretario generale aggiunto stabilisce le modalità di tale assunzione. 4.   Salvo deroga concessa dal Segretario generale aggiunto, deroga che è esclusa nel settore politica estera di sicurezza comune (PESC)/politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD), gli END devono avere la nazionalità di uno Stato membro. L'assunzione di END avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità. 5.   Il distacco avviene tramite uno scambio di lettere tra la Direzione generale del Personale e dell’amministrazione dell'SGC e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'organizzazione internazionale. Il luogo di distacco deve essere menzionato nello scambio di lettere. Allo scambio di lettere è acclusa una copia del regime applicabile agli END presso l'SGC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:829:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo