Art. 2
Durata del distacco
In vigore dal 5 dic 2007
Durata del distacco
1. La durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni e può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
2. In deroga al paragrafo 1, la durata del distacco di un END per partecipare alla preparazione di operazioni militari o civili o allo studio in vista del loro avvio può essere inferiore a sei mesi.
3. La durata prevista del distacco è stabilita all’inizio, nell’ambito dello scambio di lettere di cui all’, paragrafo 5. La stessa procedura si applica in caso di rinnovo del periodo di distacco.
4. Un END che sia già stato distaccato presso l’SGC può essere nuovamente distaccato, conformemente alle norme interne relative alla durata massima della presenza di questo personale presso i servizi del SGC e comunque sempre alle condizioni seguenti:
a)
l’END continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco;
b)
tra la fine del periodo di distacco precedente e un nuovo periodo di distacco sono trascorsi almeno sei anni; se, al termine del primo distacco, l’END ha usufruito di un contratto supplementare diverso, l’interruzione di sei anni viene calcolata a partire dalla data di scadenza di tale contratto. Questa disposizione non impedisce all'SGC di accettare il distacco di un END che sia già stato distaccato una prima volta per meno di quattro anni; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante del periodo di quattro anni;
c)
il periodo di cui alla lettera b) è ridotto a tre anni qualora la durata del primo distacco sia inferiore a sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:829:oj#art-2