Art. 41

Congedo speciale

In vigore dal 5 dic 2007
Congedo speciale In deroga all', paragrafo 4, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare, non retribuito, per motivi di formazione da parte del datore di lavoro e su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo.
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Congedo speciale (Art. 41 Decisione (UE) 2007/829) — Testo vigente | Portale Normativo