Art. 4

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

In vigore dal 30 nov 2007
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato 1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania e Slovenia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di: a) 377 000 EUR per il Belgio; b) 5 400 EUR per la Bulgaria; c) 3 100 000 EUR per la Germania; d) 100 000 EUR per la Grecia; e) 4 100 000 EUR per la Spagna; f) 351 000 EUR per la Francia; g) 1 300 000 EUR per l'Italia; h) 70 000 EUR per il Lussemburgo; i) 527 000 EUR per i Paesi Bassi; j) 245 000 EUR per l'Austria; k) 1 004 000 EUR per il Portogallo; l) 43 000 EUR per la Romania; m) 61 000 EUR per la Slovenia. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 2,5 per un test ELISA.
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