Art. 6

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in esemplari ovaioli di Gallus gallus

In vigore dal 30 nov 2007
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in esemplari ovaioli di Gallus gallus 1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in esemplari ovaioli di Gallus gallus presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 750 000 EUR per il Belgio; b) 20 000 EUR per la Bulgaria; c) 1 000 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 2 000 000 EUR per la Germania; e) 20 000 EUR per l’Estonia; f) 500 000 EUR per la Grecia; g) 3 500 000 EUR per la Spagna; h) 2 500 000 EUR per la Francia; i) 1 000 000 EUR per l’Italia; j) 80 000 EUR per Cipro; k) 300 000 EUR per la Lettonia; l) 10 000 EUR per il Lussemburgo; m) 2 000 000 EUR per l'Ungheria; n) 2 000 000 EUR per i Paesi Bassi; o) 1 000 000 EUR per l’Austria; p) 2 000 000 EUR per la Polonia; q) 1 000 000 EUR per il Portogallo; r) 500 000 EUR per la Romania; s) 1 000 000 EUR per la Slovacchia; t) 80 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test batteriologico (coltura) : 5,0 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino : 0,05 EUR per dose. c) sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp. : 20,0 EUR per test.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:782:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in esemplari ovaioli di Gallus gallus (Art. 6 Decisione (UE) 2007/782) — Testo vigente | Portale Normativo