Art. 4
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
In vigore dal 30 nov 2007
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania e Slovenia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:
a)
377 000 EUR per il Belgio;
b)
5 400 EUR per la Bulgaria;
c)
3 100 000 EUR per la Germania;
d)
100 000 EUR per la Grecia;
e)
4 100 000 EUR per la Spagna;
f)
351 000 EUR per la Francia;
g)
1 300 000 EUR per l'Italia;
h)
70 000 EUR per il Lussemburgo;
i)
527 000 EUR per i Paesi Bassi;
j)
245 000 EUR per l'Austria;
k)
1 004 000 EUR per il Portogallo;
l)
43 000 EUR per la Romania;
m)
61 000 EUR per la Slovenia.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 2,5 per un test ELISA.
Storico versioni
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