Art. 3

Brucellosi ovi-caprina

In vigore dal 30 nov 2007
Brucellosi ovi-caprina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di: a) 5 600 000 EUR per la Spagna; b) 2 800 000 EUR per l'Italia; c) 93 000 EUR per Cipro; d) 1 100 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test.
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Brucellosi ovi-caprina (Art. 3 Decisione (UE) 2007/782) — Testo vigente | Portale Normativo