Art. 3
Brucellosi ovi-caprina
In vigore dal 30 nov 2007
Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto di vaccini, il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
5 600 000 EUR per la Spagna;
b)
2 800 000 EUR per l'Italia;
c)
93 000 EUR per Cipro;
d)
1 100 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test.
Storico versioni
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