Art. 1
Brucellosi bovina
In vigore dal 30 nov 2007
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
a)
1 200 000 EUR per l'Irlanda;
b)
4 400 000 EUR per la Spagna;
c)
2 100 000 EUR per l'Italia;
d)
153 000 EUR per Cipro;
e)
1 900 000 EUR per il Portogallo;
f)
1 200 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test SAT
:
0,2 EUR per test;
c)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test;
d)
test ELISA
:
1 EUR per test.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:782:oj#art-1