Art. 1

Brucellosi bovina

In vigore dal 30 nov 2007
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 1 200 000 EUR per l'Irlanda; b) 4 400 000 EUR per la Spagna; c) 2 100 000 EUR per l'Italia; d) 153 000 EUR per Cipro; e) 1 900 000 EUR per il Portogallo; f) 1 200 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test SAT : 0,2 EUR per test; c) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; d) test ELISA : 1 EUR per test.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:782:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Brucellosi bovina (Art. 1 Decisione (UE) 2007/782) — Testo vigente | Portale Normativo