Art. 13
Misure di competenza degli Stati membri diversi da Cipro
In vigore dal 6 nov 2007
Misure di competenza degli Stati membri diversi da Cipro
1. Gli Stati membri diversi da Cipro fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le disposizioni dell' della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi da Cipro adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti da Cipro dopo il 15 settembre 2007, compresi isolamento ed esame clinico, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un'infezione dovuta al virus dell'afta epizootica, e se necessario le misure di cui all' della direttiva 2003/85/CE.
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