Art. 4

Latte

In vigore dal 6 nov 2007
Latte 1.   Cipro non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'allegato I. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell'allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme: a) all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure b) all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I; b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario; c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I; d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica; Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. 4.   Il latte spedito da Cipro in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro». 5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all', paragrafo 1. 6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.
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Latte (Art. 4 Decisione (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo