Art. 6

Sperma, ovuli e embrioni

In vigore dal 6 nov 2007
Sperma, ovuli e embrioni 1.   Cipro non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sprema, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 settembre 2007; b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati a Cipro secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione a Cipro siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1; c) allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che: i) siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni precedenti la spedizione, e ii) siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data del prelievo. Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. 3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro». 4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro». 5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini congelati spediti da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Embrioni bovini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro». 6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro». 7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: «Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
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Sperma, ovuli e embrioni (Art. 6 Decisione (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo