Art. 12

Blocco

In vigore dal 6 nov 2007
Blocco 1.   Fatte salve le misure adottate da Cipro a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, Cipro vieta temporaneamente i movimenti di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e degli equidi fino al 12 novembre 2007. 2.   In deroga al divieto dei movimenti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di: a) animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina purché: i) tutti gli animali sensibili dell'azienda di origine siano stati sottoposti con risultati soddisfacenti a un esame clinico e ii) gli animali siano trasportati direttamente a un macello per esservi immediatamente macellati; b) equidi purché trasportati nel rispetto dell'allegato VI, punto 2, della direttiva 2003/85/CE.
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