Art. 5

Presidente — Nomina

In vigore dal 31 ott 2007
Presidente — Nomina 1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo d’esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alle posizioni dell’industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste. 2.   La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.
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Presidente — Nomina (Art. 5 Decisione (UE) 2007/717) — Testo vigente | Portale Normativo