Art. 4
Composizione — Nomina
In vigore dal 31 ott 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.
2. I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.
I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.
3. I membri nominati sono rappresentanti delle pubbliche autorità e della società civile.
4. La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:
a)
i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione;
b)
i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un’esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione;
c)
i membri devono essere in grado di contribuire alla definizione delle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;
d)
i membri devono poter usare correntemente l’inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni.
Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere accompagnate da materiale che dimostri il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.
5. Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
a)
competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;
b)
competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l’offerta nel settore della fatturazione elettronica.
Inoltre, la Commissione mira a garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.
6. I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.
7. I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o in entrambe le sedi, e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.
8. I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.
9. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:
a)
quando si dimettono;
b)
quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;
c)
quando violano l’articolo 287 del trattato;
d)
quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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