Art. 3

Consultazione

In vigore dal 31 ott 2007
Consultazione 1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi la fatturazione elettronica. 2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica.
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Consultazione (Art. 3 Decisione (UE) 2007/717) — Testo vigente | Portale Normativo