Art. 7

Rimborso spese

In vigore dal 31 ott 2007
Rimborso spese 1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. 2.   Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi. 3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.
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Rimborso spese (Art. 7 Decisione (UE) 2007/717) — Testo vigente | Portale Normativo